Istituzione di nuove universita'

Art. 12 — Convenzioni

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di aver efficacia gli obblighi derivanti agli enti locali dalle convenzioni stipulate tra, le Universita', l'Istituto universitario di cui al presente capo e i relativi Consorzi. Resta fermo l'obbligo di liquidare alle Universita' statali istituite ai sensi del presente capo, l'ammontare dei contributi previsti dalle convenzioni stesse, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art12 · fonte su Normattiva