Istituzione di nuove universita'

Art. 13 — Istituzione

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983, e' istituita presso l'Universita' degli studi di Ancona la facolta' di economia e commercio, con il corso di laurea in economia e commercio. Il corso di laurea in economia e commercio della libera Universita' degli studi di Urbino, funzionante in Ancona, e' trasferito alla facolta' di economia e commercio di cui al precedente comma. Le relative dotazioni didattiche e i rapporti connessi sono trasferiti all'Universita' degli studi di Ancona, ad eccezione di quanto, ai sensi dell'articolo 11 delle disposizioni statutarie approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, n. 122, resti di proprieta' della libera Universita' di Urbino, che potra' essere trasferito all'Universita' degli studi di Ancona salvo indennizzo da determinarsi previa valutazione dei beni effettuata da una commissione tecnica da nominarsi con decreto interministeriale e composta da rappresentanti del Ministero delle finanze, del Ministero della pubblica istruzione, dell'Universita' degli studi di Ancona e della libera Universita' degli studi di Urbino.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art13 · fonte su Normattiva