Istituzione di nuove universita'

Art. 30 — Patrimonio

Emantenuta a favore dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili e delle attrezzature di proprieta' degli enti facenti parte dei Consorzi di cui al terzo comma del precedente articolo 28 o dei Consorzi stessi, nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni. Restano validi in favore dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria gli impegni assunti dai predetti Consorzi universitari o da altri enti pubblici o privati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvedera' alla redazione dell'inventario.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art30 · fonte su Normattiva