Realizzazione della seconda Universita' di Roma e istituzione delle Universita' statali della Tuscia e di Cassino
Art. 30 — Norma di rinvio
Le Universita' di cui alla presente legge si adegueranno al nuovo ordinamento universitario allorche' entrera' in vigore la relativa legge.
Testo vigente dal 18 aprile 1979
