Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1965 al 2 giugno 1966. Leggi il testo vigente →

Per l'ammissione alle scuole gli aspiranti debbono essere forniti almeno della licenza elementare, aver compiuto i 18 anni e non superato il 30° anno di eta', e presentare alla direzione della scuola la domanda con la documentazione secondo le modalita' che verranno determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Per i candidati sottufficiali delle Forze armate il limite massimo di eta' e' elevato ad anni 50. Per le vedove dei militari e civili caduti in guerra, delle vittime del lavoro e per gli orfani di guerra, il limite massimo di eta' e' elevato a quarant'anni. 2 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1960, n. 1729

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La L. 30 dicembre 1960, n. 1729 ha disposto (con l'art. 3) che " In deroga temporanea all'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, coloro che trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 12 sulle norme transitorie non poterono per comprovate ragioni di servizio, di malattia o altro legittimo impedimento, usufruire del corso di mesi quattro ad essi riservato, potranno essere ammessi, indipendentemente dal limite massimo di eta' previsto dall'art. 6, ma non oltre l'anno 1961, ad un corso normale ordinario delle Scuole per infermiere ed infermieri generici."

L. 21 luglio 1965, n. 913

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La L. 21 luglio 1965, n. 913 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di eta' per l'ammissione alle scuole e' elevato a 45 anni. Detta elevazione sara' limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo in vigore dal 17 agosto 1965 al 2 giugno 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1961 al 17 agosto 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 luglio 1965, n. 913

    La L. 21 luglio 1965, n. 913 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di eta' per l'ammissione alle scuole e' elevato a 45 anni. Detta elevazione sara' limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1046~art6 · fonte del testo