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Per l'ammissione alle scuole gli aspiranti debbono essere forniti almeno della licenza elementare, aver compiuto i 18 anni e non superato il 30° anno di eta', e presentare alla direzione della scuola la domanda con la documentazione secondo le modalita' che verranno determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Per i candidati sottufficiali delle Forze armate il limite massimo di eta' e' elevato ad anni 50. Per le vedove dei militari e civili caduti in guerra, delle vittime del lavoro e per gli orfani di guerra, il limite massimo di eta' e' elevato a quarant'anni.

Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 7 febbraio 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1046~art6 · fonte del testo