Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 89/1966

    Questione infondata
    6 luglio 1966

    Conseguendo la non conversione in legge di un decreto-legge ipso iure ad un evento negativo - inutile decorso di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto - ovvero al voto contrario espresso da una sola delle assemblee legislative, è da escludere la possibilità che la regolamentazione dei rapporti sorti sulla base del decreto sia contestuale alla non conversione. E quando da obbiettivi dati sostanziali risulti, in modo non equivoco, che il Parlamento abbia esercitato il potere previsto dall'art. 77, un formale riferimento a tale norma costituzionale appare del tutto superfluo. La norma del comma terzo dell'art. 77 Cost., stabilendo che i decreti non convertiti "perdono efficacia sin dall'inizio" si propone lo scopo di regolare le conseguenze della mancata conversione; in essa non può ravvisarsi un limite alla facoltà del legislatore, nella stessa disposizione riconosciuta, di disciplinare, secondo una scelta demanata alla sua valutazione politica, i rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti nel pieno rispetto delle norme costituzionali.

    Art. 23 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 5 Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1964 al 22 dicembre 2008. 276 parole tolte, 20 parole aggiunte in 23 capoversi.

tolto: Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, commi primo e terzo, e 2 si applicano anche per gli atti economici, le importazioni e le esportazioni, effettuati nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 21 settembre 1964, fatta eccezione per le aliquote d'imposta sull'entrata relative ai seguenti prodotti:

tolto: 1) burro;

tolto: 2) margarina animale e vegetale;

tolto: 3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;

tolto: 4) ricotta;

tolto: 5) legumi secchi;

tolto: 6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;

tolto: 7) olii vegetali allo stato commestibile;

Mostra gli altri 15 capoversi cambiati

tolto: 8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;

tolto: 9) frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;

tolto: 10) frutta secca;

tolto: 11) pesce fresco, anche congelato;

tolto: 12) uova di pollame;

tolto: 13) pollame e conigli, vivi o morti;

tolto: 14) baccala' secco e salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;

tolto: 15) zucchero;

tolto: 16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate;

tolto: 17) risone e riso;

tolto: 18) vini comuni, mosti ed uva da vino;

tolto: 19) benzina;

tolto: 20) fertilizzanti e anticrittogamici;

tolto: 21) macchine agricole;

tolto: 22) sementi, foraggi e mangimi industriali. L'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 non si applica all'imposta dovuta sulle entrate derivanti dall'esercizio del credito, conseguite nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 24 settembre 1964. Per i prodotti esportati nel periodo stesso, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, va liquidata in base alle aliquote maggiorate previste dal precedente articolo 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1964-11-15;1162~art5 · fonte del testo