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Le addizionali stabilite dall'articolo 1 non si applicano per le entrate derivanti da vendite, appalti, forniture, prestazioni di opera od altro, fatti alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, nonche' a quegli enti che per legge sono equiparati ad ogni effetto fiscale alle Amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia' aggiudicati. Lo stesso trattamento compete alle entrate derivanti dai citati contratti fatti nei confronti delle Regioni, delle Province e dei Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia' aggiudicati.

Testo in vigore dal 17 novembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-15;1162~art4 · fonte del testo