Art. 10
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[1]A coloro che fruiscano dell'assistenza sanitaria prevista nella presente legge e' applicabile lo sconto che i farmacisti concedono sui prezzi stabiliti per la vendita dei preparati medicinali e delle specialita' agli Enti pubblici o privati aventi finalita' di assistenza o beneficenza.
[2]Le rette di degenza e il compenso ai medici degli ospedali saranno liquidati in conformita' delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631.
[3]L'Ente e' autorizzato a continuare l'esercizio delle farmacie gestite dagli Enti incorporati o soppressi a norma della presente legge, in deroga al disposto dell'articolo 371 del testo unico approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
