Art. 11
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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7 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1968 al 16 dicembre 2009. 304 parole tolte, 16 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per salariati dello Stato e' incorporata nell'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che nei riguardi del personale salariato statale provvede:
tolto: 1) alla concessione di un'indennita' di malattia nella misura del 50 per cento del salario percepito alla data di inizio della malattia, per la durata della malattia stessa e per non oltre 120 giorni in ciascun anno solare;
tolto: 2) alla concessione di un'indennita' giornaliera, pari all'indennita' di malattia, nelle quattro settimane successive al parto o all'aborto spontaneo o terapeutico;
tolto: 3) alla concessione per una volta tanto di un assegno di lutto al coniuge superstite od agli orfani minori conviventi ed a carico pari a 20 volte l'ultima mercede giornaliera percepita;
tolto: 4) NUMEROaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: LGS. LUOGOTENENZIALE 15 GIUGNO 1945aggiunto: L. 22 DICEMBRE 2008, N. tolto: 398;
tolto: 5) alla concessione di prestiti;
tolto: 6) alla concessione delle prestazioni riconosciute ai sensi dell'art. 25 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937, n. 2287, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 870, e mantenute in vigore ai sensi dell'articolo medesimo.
tolto: Restano ferme le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni indicate nel precedente comma.
tolto: I sussidi e gli altri assegni spettanti, in caso di assenza dal lavoro per infermita' ai salariati dipendenti dallo Stato in applicazione delle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni, sono corrisposti dall'Ente.
tolto: Sono all'uopo applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e successive modificazioni e norme di attuazione.
tolto: Il contributo previsto dalla legge 20 marzo 1940, n. 209, e' ridotto all'uno per cento, a decorrere dalla data che sara' stabilita ai sensi del primo comma del successivo articolo 33. aggiunto: 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art11 · fonte del testo