Art. 24
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Contro i provvedimenti dell'Ente, concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva nei novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 14 dicembre 1989
