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Contro i provvedimenti dell'Ente, concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva nei novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 14 dicembre 1989

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 530/1989

    Ha colpito questo articolo
    11 dicembre 1989

    L'art. 24, L. 19 gennaio 1942 n. 22, precludendo l'esercizio dell'azione giurisdizionale se non sia stato preventivamente esperito ricorso al Consiglio di amministrazione dell'E.n.p.a.s. nel breve termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'ente, limita gravemente la tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 24 Cost., vanificando altresì il contenuto sostanziale e l'imprescrittibilità del diritto all'assegno vitalizio, su cui verte il giudizio 'a quò. Pertanto, il suddetto articolo, abrogato dall'art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il parametro citato (assorbiti i motivi di censura ulteriormente prospettati) - nella parte in cui non prevedeva l'esperibilità del ricorso alla Corte dei conti anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. - sui termini di decadenza previsti per l'esercizio della tutela giurisdizionale, v. anche S.nn. 8/1976, 97/1980.

    Art. 24 Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali · Art. 29 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art24 · fonte del testo