Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1989 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Contro i provvedimenti dell'Ente, concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva nei novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso. 16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre - 11 dicembre 1989, n. 530 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/1989, n. 50), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 (Istituzione di un ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali), abrogato dall'art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevedeva l'esperibilita' del ricorso alla Corte dei Conti anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo".

Testo in vigore dal 14 dicembre 1989 al 16 dicembre 2009

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 530/1989

    Ha colpito questo articolo
    11 dicembre 1989

    L'art. 24, L. 19 gennaio 1942 n. 22, precludendo l'esercizio dell'azione giurisdizionale se non sia stato preventivamente esperito ricorso al Consiglio di amministrazione dell'E.n.p.a.s. nel breve termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'ente, limita gravemente la tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 24 Cost., vanificando altresì il contenuto sostanziale e l'imprescrittibilità del diritto all'assegno vitalizio, su cui verte il giudizio 'a quò. Pertanto, il suddetto articolo, abrogato dall'art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il parametro citato (assorbiti i motivi di censura ulteriormente prospettati) - nella parte in cui non prevedeva l'esperibilità del ricorso alla Corte dei conti anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. - sui termini di decadenza previsti per l'esercizio della tutela giurisdizionale, v. anche S.nn. 8/1976, 97/1980.

    Art. 24 Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali · Art. 29 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1942 al 14 dicembre 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre - 11 dicembre 1989, n. 530 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/1989, n. 50), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 (Istituzione di un ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali), abrogato dall'art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevedeva l'esperibilita' del ricorso alla Corte dei Conti anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art24 · fonte del testo