Art. 24
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Contro i provvedimenti dell'Ente, concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva nei novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
16La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre - 11 dicembre 1989, n. 530 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/1989, n. 50), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 (Istituzione di un ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali), abrogato dall'art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevedeva l'esperibilita' del ricorso alla Corte dei Conti anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo".
Testo in vigore dal 14 dicembre 1989 al 16 dicembre 2009
