Art. 28
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[1]Il trasferimento all'Ente delle attivita' e degli oneri attuali e differiti dell'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, comprese le attivita' e gli oneri derivanti dalla gestione della Cassa sovvenzioni di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623, e' disposto con decreti del Ministro per le finanze.
[2]Con le attivita' trasferite all'Ente ai sensi del precedente comma e mediante prelevamenti sui contributi previsti dal secondo comma dell'art. 14 e sui proventi spettanti alla Cassa sovvenzioni a norma dell'art. 17, deve essere costituito un fondo destinato a copertura degli oneri attinenti alle prestazioni previdenziali di cui all'art. 12.
[3]All'uopo verra' provveduto ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico e alla eventuale revisione delle prestazioni.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 9 aprile 1946
