Art. 28
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[1]((Il trasferimento all'Ente delle attivita' e degli oneri attuali e differiti dell'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, nonche' delle attivita e degli oneri derivanti dalla gestione della Cassa sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, e' disposto con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo)).
[2]Con le attivita' trasferite all'Ente ai sensi del precedente comma e mediante prelevamenti sui contributi previsti dal secondo comma dell'art. 14 e sui proventi spettanti alla Cassa sovvenzioni a norma dell'art. 17, deve essere costituito un fondo destinato a copertura degli oneri attinenti alle prestazioni previdenziali di cui all'art. 12.
[3]All'uopo verra' provveduto ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico e alla eventuale revisione delle prestazioni.
Testo in vigore dal 9 aprile 1946 al 16 dicembre 2009
