Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Art. 29
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1942 al 9 aprile 1946. Leggi il testo vigente →
Le entrate eccedenti le necessita' correnti dell'Ente sono versate alla Cassa depositi e prestiti che ne dispone il collocamento in impiego fruttifero per conto dell'Ente stesso nelle forme stabilite per l'investimento dei fondi degli Istituti di previdenza da essa amministrati.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 9 aprile 1946
