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Le entrate eccedenti le necessita' correnti dell'Ente sono versate alla Cassa depositi e prestiti che ne dispone il collocamento in impiego fruttifero per conto dell'Ente stesso nelle forme stabilite per l'investimento dei fondi degli Istituti di previdenza da essa amministrati.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 9 aprile 1946

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art29 · fonte del testo