Art. 29
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1946 al 23 febbraio 1952. Leggi il testo vigente →
[1]((L'Ente e' autorizzato ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate eccedenti le sue normali necessita, ed in genere ogni sua attivita patrimoniale:
- a)in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b)in mutui fruttiferi alle Provincie, ai Comuni e loro Consorzi, nelle forme e alle condizioni stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti;
- c)in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti;
- d)in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato;
- e)in acquisto di beni immobili urbani;
- f)in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilita', in conformita' alle leggi e ai decreti che specificatamente le autorizzano.
[2]Le anticipazioni previste dalla lettera d) saranno regolate da apposita convenzione, mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assicurera' all'Ente un interesse pari a quello che conseguira' nelle operazioni di credito ai dipendenti dello Stato.
[3]La somma da destinare alle operazioni di cui alle lettere e) ed f) non puo' superare la quinta parte dell'ammontare complessivo dei fondi dell'Ente. Tali operazioni debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' del ministero del tesoro)).
Testo in vigore dal 9 aprile 1946 al 23 febbraio 1952
