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[1]((L'Ente e' autorizzato ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate eccedenti le sue normali necessita, ed in genere ogni sua attivita patrimoniale:

  • a)in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • b)in mutui fruttiferi alle Provincie, ai Comuni e loro Consorzi, nelle forme e alle condizioni stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti;
  • c)in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti;
  • d)in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato;
  • e)in acquisto di beni immobili urbani;
  • f)in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilita', in conformita' alle leggi e ai decreti che specificatamente le autorizzano.

[2]Le anticipazioni previste dalla lettera d) saranno regolate da apposita convenzione, mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assicurera' all'Ente un interesse pari a quello che conseguira' nelle operazioni di credito ai dipendenti dello Stato.

[3]La somma da destinare alle operazioni di cui alle lettere e) ed f) non puo' superare la quinta parte dell'ammontare complessivo dei fondi dell'Ente. Tali operazioni debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' del ministero del tesoro)).

Testo in vigore dal 9 aprile 1946 al 23 febbraio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 1946

Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1942 al 9 aprile 1946. 33 parole tolte, 198 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Leaggiunto: L'Ente e' autorizzato ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate eccedenti le tolto: necessita' correnti dell'Ente sono versate alla aggiunto: sue normali necessita, ed in genere ogni sua attivita patrimoniale:

aggiunto: a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

aggiunto: b) in mutui fruttiferi alle Provincie, ai Comuni e loro Consorzi, nelle forme e alle condizioni stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti;

aggiunto: c) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti tolto: che ne dispone il collocamento in impiego fruttifero per conto dell'Ente stesso nelle forme stabilite per l'investimento dei fondi degli Istituti di previdenza da essa amministratiaggiunto: ;

aggiunto: d) in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato;

aggiunto: e) in acquisto di beni immobili urbani;

aggiunto: f) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilita', in conformita' alle leggi e ai decreti che specificatamente le autorizzano.

aggiunto: Le anticipazioni previste dalla lettera d) saranno regolate da apposita convenzione, mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assicurera' all'Ente un interesse pari a quello che conseguira' nelle operazioni di credito ai dipendenti dello Stato.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: La somma da destinare alle operazioni di cui alle lettere e) ed f) non puo' superare la quinta parte dell'ammontare complessivo dei fondi dell'Ente. Tali operazioni debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' del ministero del tesoro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art29 · fonte del testo