Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'assistenza prevista dalla presente legge sara' attuata dalla data che verra' stabilita con decreto del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato d'intesa col Ministro per le finanze. Con la stessa data avranno effetto la incorporazione dell'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato nell'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti dello Stato e la iscrizione degli insegnanti di ruolo delle scuole pubbliche elementari dello Stato, di cui all'art. 13.

[2]L'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per i salariati dello Stato e' incorporato, con effetto dalla entrata in vigore della presente legge, nell'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che, sino alla data prevista nel precedente comma, provvedera' alla concessione delle prestazioni ed alla riscossione dei contributi nelle misure e con le modalita' previste dai Regi decreti-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, e 24 dicembre 1938-XVII, numero 1940, e successive modificazioni, e dalle relative norme regolamentari.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art33 · fonte del testo