Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Art. 6
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L'assistenza per la malattia non e' dovuta ai dipendenti dello Stato e ai loro familiari ammalati di tubercolosi, quando gli stessi abbiano diritto all'assistenza antitubercolare in base alle disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
