Art. 7
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((I dipendenti statali indicati dall'art. 3 della presente legge, nonche' i rispettivi familiari, che cessino di appartenere alle categorie ammesse alla assistenza, sanitaria da parte dell'Ente conservano il diritto allo prestazioni sanitarie per le malattie denunciate prima della cessazione, e nel termine di trenta giorni dalla cessazione medesima, sempreche' e sino a quando l'assistenza non sia dovuta da parte di altro ente od istituto in dipendenza di un nuovo rapporto di lavoro)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1948 al 16 dicembre 2009
