Ai dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1956, che all'atto della cessazione fruivano di maggiorazioni di contingenza per familiari a carico, verra' corrisposta, a carico del Fondo, una integrazione della indennita' di anzianita' liquidata dal Fondo, pari alle maggiori somme che sarebbero state loro corrisposte per i predetti titoli ove si fosse tenuto conto delle maggiorazioni di contingenza. Entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalle suddette integrazioni si provvede mediante un contributo straordinario a carico delle aziende esattoriali da determinarsi al termine di ogni anno, in via consuntiva, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 4.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art72 · fonte del testo