[1]Dopo il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049, sono aggiunti i seguenti commi: "Si provvede altresi' alle momentanee deficienze di valuta estera per il finanziamento delle navi nei casi in cui debbano spostarsi immediatamente e senza preavviso con l'istituzione, presso una. Direzione di commissariato militare marittimo, di un fondo di rotazione in valuta estera nei seguenti limiti massimi di importo:

[2]Dollari U.S.A....................... 10.000 Lire sterline....................... 5.000 Franchi francesi.................... 5.000.000

[3]Tale fondo sara' reintegrato con l'osservanza delle norme contenute nella legge 3 marzo 1951, n. 193".

Testo vigente dal 12 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-21;1152~artunico · fonte del testo