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Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli Istituti di credito per l'esercizio finanziario 1956-57. Per gli anni successivi la ripartizione avra' sempre luogo entro il 31 maggio precedente l'esercizio, finanziario. La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministro per la marina mercantile ed il Ministro per il tesoro stipuleranno con gli Istituti di credito. Le convenzioni sono soggette alle imposte fisse di registro.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1957 al 14 maggio 1968
