Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 maggio 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 28 marzo 1968, n. 479.
Abrogato dal 14 maggio 1968
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Articolo abrogato dalla l. 28 marzo 1968, n. 479.
Abrogato dal 14 maggio 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1957 al 14 maggio 1968. 99 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli Istituti di credito per l'esercizio finanziario 1956-57. Per gli anni successivi la ripartizione avra' sempre luogo entro il 31 maggio precedente l'esercizio, finanziario. La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministro per la marina mercantile ed il Ministro per il tesoro stipuleranno con gli Istituti di credito. Le convenzioni sono soggette alle imposte fisse di registro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 1968, N. 479
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art3 · fonte del testo