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((Le quote di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della percentuale ad essi spettante in base alle convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo fino al 31 dicembre 1983. Da tale data i rimborsi predetti saranno effettuati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Gli istituti di credito, nel caso di inadempienza da parte dei mutuatari, potranno sospendere il versamento delle rate di ammortamento, all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo)). Oltre al pagamento delle quote di ammortamento e degli interessi, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri a qualsiasi titolo sui mutuatari. Gli Istituti per il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti possono valersi della procedura speciale di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367.

Testo in vigore dal 14 maggio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 maggio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1957 al 14 maggio 1968. 58 parole tolte, 34 parole aggiunte.

Le quote di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli tolto: Istituti aggiunto: istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della percentuale ad essi spettante in base alle convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo fino al tolto: 30 giugno 1970 aggiunto: 31 dicembre 1983. Da tale data i rimborsi predetti saranno tolto: versati al Ministero del tesoro aggiunto: effettuati su apposito capitolo tolto: del bilancio di entrata aggiunto: dello stato di previsione dell'entrata. Gli istituti tolto: effettueranno i versamenti alla data stabilita dalla convenzione anche se non avessero ricevuto dai mutuatari, in tutto o in parte, le corrispondenti aggiunto: di credito, nel caso di inadempienza da parte dei mutuatari, potranno sospendere il versamento delle rate di ammortamento, tolto: salvo conguaglio ad accertamento definitivo delle eventuali perdite a seguito dell'infruttuosa esecuzione sui beni concessi in garanzia ai sensi del successivo art. 9 aggiunto: all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo. Oltre al pagamento delle quote di ammortamento e degli interessi, gli Istituti non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art7 · fonte del testo