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((Le quote di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della percentuale ad essi spettante in base alle convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo fino al 31 dicembre 1983. Da tale data i rimborsi predetti saranno effettuati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Gli istituti di credito, nel caso di inadempienza da parte dei mutuatari, potranno sospendere il versamento delle rate di ammortamento, all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo)). Oltre al pagamento delle quote di ammortamento e degli interessi, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri a qualsiasi titolo sui mutuatari. Gli Istituti per il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti possono valersi della procedura speciale di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367.
Testo in vigore dal 14 maggio 1968 al 22 dicembre 2008
