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Le quote di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli Istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della percentuale ad essi spettante in base alle convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo fino al 30 giugno 1970. Da tale data i rimborsi predetti saranno versati al Ministero del tesoro su apposito capitolo del bilancio di entrata. Gli istituti effettueranno i versamenti alla data stabilita dalla convenzione anche se non avessero ricevuto dai mutuatari, in tutto o in parte, le corrispondenti rate di ammortamento, salvo conguaglio ad accertamento definitivo delle eventuali perdite a seguito dell'infruttuosa esecuzione sui beni concessi in garanzia ai sensi del successivo art. 9. Oltre al pagamento delle quote di ammortamento e degli interessi, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri a qualsiasi titolo sui mutuatari. Gli Istituti per il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti possono valersi della procedura speciale di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1957 al 14 maggio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art7 · fonte del testo