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All'onere di lire 8 milioni annui per la concessione da parte dello Stato dei contributi di cui agli articoli 15 e 17 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, riguardante l'imposta di bollo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;580~art18 · fonte del testo