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I sacerdoti non congruati che alla data indicata dall'articolo 20 abbiano compiuto il 70° anno di eta', o risultino permanentemente invalidi ai sensi dell'articolo 10, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione nella misura di lire 180.000 annue a carico del Fondo. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante un contributo annuo dello Stato di lire 850 milioni per la durata di un decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, e mediante un contributo suppletivo degli iscritti al Fondo nella misura di lire 2.020 annue. Il contributo suppletivo e' riscosso insieme con quello di cui all'articolo 6. Il Comitato di vigilanza del Fondo ne deliberera' la eventuale sospensione quando sia raggiunta la copertura del valore capitale delle pensioni liquidate a norma del presente articolo. Il contributo dello Stato di cui al secondo comma e quello previsto dall'articolo 15 saranno versati in rate semestrali anticipate.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;579~art17 · fonte su Normattiva