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Al cappellano ispettore e' attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri assegni fissi a carico dello Stato, e' aumentato a lire 1.200.000 annue lorde. Al cappellano ispettore durante il periodo di missione, competono, in ogni caso, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con coefficiente di stipendio 402.

Testo in vigore dal 30 marzo 1963 al 10 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;323~art3 · fonte del testo