Art. 3 — Informazioni relative al rischio di frode che alimentano l'archivio informatizzato
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Le singole societa' segnalanti comunicano altresi', previa notifica al titolare dell'archivio, le informazioni relative ai punti vendita e alle transazioni che configurano un rischio di frode. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario alle predette societa' ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frode. Decorso il periodo di cui al comma 1, e' fatto obbligo alla societa' segnalante di comunicare al titolare dell'archivio l'esito del monitoraggio. I risultati di specifico interesse, corredati dei necessari elementi conoscitivi, sono comunicati altresi', anche di iniziativa, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 7, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati commessi mediante carte di credito o altri mezzi di pagamento.
Testo in vigore dal 22 agosto 2005 al 4 luglio 2017
