Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente art. 6, un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in quattro domeniche, da stabilirsi dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente;
- a)ferrovie, filovie, funivie, tranvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani: biglietti d'importo fino a L. 100............... L. 10 biglietti d'importo da L. 101 a L. 200............. L. 20 biglietti d'importo da L. 201 a L. L. 500........... L. 40 biglietti d'importo da L. 501 a L. 1000............ L. 80 biglietti d'importo superiore alle L. 1000.......... L. 120
- b)pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani): biglietti di qualsiasi importo................ L. 5.
Testo vigente dal 10 dicembre 1949
