Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente art. 6, un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in quattro domeniche, da stabilirsi dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente;

  • a)ferrovie, filovie, funivie, tranvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani: biglietti d'importo fino a L. 100............... L. 10 biglietti d'importo da L. 101 a L. 200............. L. 20 biglietti d'importo da L. 201 a L. L. 500........... L. 40 biglietti d'importo da L. 501 a L. 1000............ L. 80 biglietti d'importo superiore alle L. 1000.......... L. 120
  • b)pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani): biglietti di qualsiasi importo................ L. 5.

Testo vigente dal 10 dicembre 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-12-09;877~art7 · fonte del testo