Per le otto domeniche di cui al precedente art. 9, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade e' stabilito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

Testo vigente dal 10 novembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-10-31;830~art11 · fonte del testo