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La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento. Il presidente della commissione presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.
Testo in vigore dal 30 maggio 1988 al 1 febbraio 1990
