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La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento. 1 2 Il presidente della commissione presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 gennaio 1990, n. 12
1La L. 31 gennaio 1990, n. 12 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo e' prorogato fino al 28 luglio 1991.
L. 28 giugno 1991, n. 215
2La L. 28 giugno 1991, n. 215 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1991.
Testo in vigore dal 23 luglio 1991 al 18 dicembre 1991
