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La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento. 1 2 Il presidente della commissione presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 gennaio 1990, n. 12

1

La L. 31 gennaio 1990, n. 12 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo e' prorogato fino al 28 luglio 1991.

L. 28 giugno 1991, n. 215

2

La L. 28 giugno 1991, n. 215 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1991.

Testo in vigore dal 23 luglio 1991 al 18 dicembre 1991

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1988-05-17;172~art2 · fonte su Normattiva