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La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento. 1 Il presidente della commissione presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 gennaio 1990, n. 12
1La L. 31 gennaio 1990, n. 12 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo e' prorogato fino al 28 luglio 1991.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1990 al 23 luglio 1991
