Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nei contratti di appalto di forniture o di somministrazione che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto alle amministrazioni stipulanti di consentire che nella determinazione dei prezzi unitari o complessivi siano contemplate percentuali relative ai presumibili oneri tributari derivanti dalla presente legge. Le amministrazioni stipulanti hanno l'obbligo di assicurarsi che tali percentuali non siano mascherate con artificiosi aumenti dei prezzi unitari e complessivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art14 · fonte del testo