Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Quando si proceda a tassazione separata per singoli contratti di appalto o di forniture, agli oneri imposti dai precedenti articoli sono tenuti sempre i titolari dei contratti medesimi, anche nel caso che essi si siano serviti nella esecuzione dei contratti di cessionari o di subcontraenti. La ripartizione del carico tributario costituisce semplice rapporto di diritto privato fra le parti. Puo' tuttavia la Finanza rivolgersi al cessionario od al sub-contraente, per la imposta che gli compete in relazione agli utili da lui effettivamente conseguiti, quando il titolare del contratto sia morto, od espatriato, o fallito o non abbia attivita' sufficienti a garantire il credito erariale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art13 · fonte del testo