Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 168 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici hanno l'obbligo di comunicare agli Uffici delle imposte gli estremi dei contratti di appalto e di forniture, in qualsiasi forma da essi conclusi con societa' o con privati, le analisi dei prezzi eseguite ai fini dei contratti nonche' la indicazione delle generalita' e del domicilio del contraente e dell'importo dell'avvenuta contrattazione. Le comunicazioni debbono essere fatte all'Ufficio delle imposte del luogo di domicilio dell'appaltatore o fornitore o della sede della societa', entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del contratto. Le predette Amministrazioni hanno inoltre l'obbligo di porre a disposizione dell'Amministrazione centrale e provinciale delle imposte dirette i dati ed i documenti utili per la applicazione della presente legge, ed a fornire ad essa ed ai Collegi giudicanti tutti i chiarimenti e gli elementi che possono occorrere ai fini dell'accertamento e della riscossione del tributo. Per i noli e le forniture all'estero la comunicazione prescritta dal presente articolo deve essere fatta dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art15 · fonte del testo