Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 168 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici hanno l'obbligo di comunicare agli Uffici delle imposte gli estremi dei contratti di appalto e di forniture, in qualsiasi forma da essi conclusi con societa' o con privati, le analisi dei prezzi eseguite ai fini dei contratti nonche' la indicazione delle generalita' e del domicilio del contraente e dell'importo dell'avvenuta contrattazione. Le comunicazioni debbono essere fatte all'Ufficio delle imposte del luogo di domicilio dell'appaltatore o fornitore o della sede della societa', entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del contratto. Le predette Amministrazioni hanno inoltre l'obbligo di porre a disposizione dell'Amministrazione centrale e provinciale delle imposte dirette i dati ed i documenti utili per la applicazione della presente legge, ed a fornire ad essa ed ai Collegi giudicanti tutti i chiarimenti e gli elementi che possono occorrere ai fini dell'accertamento e della riscossione del tributo. Per i noli e le forniture all'estero la comunicazione prescritta dal presente articolo deve essere fatta dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art15 · fonte del testo