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Coloro che sono soggetti alla imposta straordinaria ai sensi degli articoli precedenti sono tenuti a fare la dichiarazione dei redditi realizzati in ciascun anno, ed occorrendo, dei relativi capitali investiti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Le societa' e gli enti tassati per l'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, sono tenuti a presentare la dichiarazione negli stessi termini stabiliti per l'imposta predetta. I redditi realizzati da operazioni isolate di carattere industriale o commerciale o da affari derivanti dall'esercizio di attivita' intermediarie, eseguiti occasionalmente da chi non eserciti un'attivita' continuativa assoggettata alla normale imposta di ricchezza mobile, debbono essere dichiarati entro tre mesi dalla esecuzione del contratto o dal compimento dell'affare. La dichiarazione dei redditi realizzati nell'anno 1939 XVII-XVIII deve essere fatta dai privati, dalle societa' ed enti entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. L'azione della finanza, per la rettifica delle dichiarazioni di cui al comma precedente si prescrive col 31 dicembre 1941-XX.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 22 febbraio 1942
