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Il presidente e gli amministratori delle societa' anonime od in accomandita per azioni in carica alla data di pubblicazione della presente legge, nonche' quelli che copriranno tali cariche fino a completa estinzione degli obblighi imposti dalla legge stessa, ed i liquidatori sono in proprio responsabili della imposta e delle eventuali penalita' dovute dalla societa' qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della iscrizione a ruolo, quando abbiano determinata una condizione di totale o parziale inesigibilita' delle somme dovute allo Stato mediante atti preordinati a tal fine.

Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art20 · fonte del testo