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La Finanza ha la facolta' di iscrivere a ruolo l'imposta risultante dalla dichiarazione dei contribuenti. Tale iscrizione non pregiudica l'azione della Finanza stessa per la rettifica, nel termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 16, delle prime dichiarazioni, e, nei termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile, delle dichiarazioni successive presentate ai fini dell'imposta istituita dalla presente legge da privati, societa' ed enti. I termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile valgono anche, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per gli accertamenti di ufficio e per la iscrizione della imposta nei ruoli suppletivi. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 23 giugno 1942, n. 698, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1943, n. 114, in seguito all'introduzione di un nuovo articolo 19, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che l'articolo 19 diventa articolo 20.

Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 1943

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943. 84 parole tolte, 97 parole aggiunte.

tolto: Il presidente e gli amministratori delle societa' anonime od in accomandita per azioni in carica alla data di pubblicazione della presente legge, nonche' quelli che copriranno tali cariche fino a completa estinzione degli obblighi imposti dalla legge stessa, ed i liquidatori sono in proprio responsabili della imposta e delle eventuali penalita' dovute dalla societa' qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della iscrizione a ruolo, quando abbiano determinata una condizione di totale o parziale inesigibilita' delle somme dovute allo Stato mediante atti preordinati a tal fineaggiunto: La Finanza ha la facolta' di iscrivere a ruolo l'imposta risultante dalla dichiarazione dei contribuenti. Tale iscrizione non pregiudica l'azione della Finanza stessa per la rettifica, nel termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 16, delle prime dichiarazioni, e, nei termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile, delle dichiarazioni successive presentate ai fini dell'imposta istituita dalla presente legge da privati, societa' ed enti. I termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile valgono anche, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per gli accertamenti di ufficio e per la iscrizione della imposta nei ruoli suppletivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 23 giugno 1942, n. 698, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1943, n. 114, in seguito all'introduzione di un nuovo articolo 19, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che l'articolo 19 diventa articolo 20.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art20 · fonte del testo