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La Finanza ha la facolta' di iscrivere a ruolo l'imposta risultante dalla dichiarazione dei contribuenti. Tale iscrizione non pregiudica l'azione della Finanza stessa per la rettifica, nel termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 16, delle prime dichiarazioni, e, nei termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile, delle dichiarazioni successive presentate ai fini dell'imposta istituita dalla presente legge da privati, societa' ed enti. I termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile valgono anche, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per gli accertamenti di ufficio e per la iscrizione della imposta nei ruoli suppletivi. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 giugno 1942, n. 698, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1943, n. 114, in seguito all'introduzione di un nuovo articolo 19, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che l'articolo 19 diventa articolo 20.
Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
