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Il presidente e gli amministratori delle societa' anonime od in accomandita per azioni in carica alla data di pubblicazione della presente legge, nonche' quelli che copriranno tali cariche fino a completa estinzione degli obblighi imposti dalla legge stessa, ed i liquidatori sono in proprio responsabili della imposta e delle eventuali penalita' dovute dalla societa' qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della iscrizione a ruolo, quando abbiano determinata una condizione di totale o parziale inesigibilita' delle somme dovute allo Stato mediante atti preordinati a tal fine. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 giugno 1942, n. 698, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1943, n. 114, in seguito all'introduzione di un nuovo articolo 19, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che l'articolo 20 diventa articolo 21.
Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
