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Il presidente e gli amministratori delle societa' anonime od in accomandita per azioni in carica alla data di pubblicazione della presente legge, nonche' quelli che copriranno tali cariche fino a completa estinzione degli obblighi imposti dalla legge stessa, ed i liquidatori sono in proprio responsabili della imposta e delle eventuali penalita' dovute dalla societa' qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della iscrizione a ruolo, quando abbiano determinata una condizione di totale o parziale inesigibilita' delle somme dovute allo Stato mediante atti preordinati a tal fine. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 23 giugno 1942, n. 698, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1943, n. 114, in seguito all'introduzione di un nuovo articolo 19, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che l'articolo 20 diventa articolo 21.

Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 1943

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943. 106 parole tolte, 81 parole aggiunte.

tolto: Le sanzioni punitive vigenti per l'accertamento e la riscossione delle imposte dirette sono estese all'applicazioneaggiunto: Il presidente e gli amministratori delle societa' anonime od in accomandita per azioni in carica alla data di pubblicazione della presente legge tolto: con le varianti seguenti: 1° la misura massima dell'ammenda comminata dagli articoli 15, 20 e 27 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, numero 1608, e' elevata a lire 10.000; 2° la misura massima della multa comminata dall'articolo 18 del citato Regio decreto elevata a lire 25.000; 3° la pena pecuniaria comminata dall'art. 21 del citato Regio decreto e' stabilita, per le infrazioni alle norme del precedente articolo 15, nella misura da lire 100 a lire 5000 per ciascuna infrazione, salvo le altre sanzioni nel detto articolo 21 richiamateaggiunto: , nonche' quelli che copriranno tali cariche fino a completa estinzione degli obblighi imposti dalla legge stessa, ed i liquidatori sono in proprio responsabili della imposta e delle eventuali penalita' dovute dalla societa' qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della iscrizione a ruolo, quando abbiano determinata una condizione di totale o parziale inesigibilita' delle somme dovute allo Stato mediante atti preordinati a tal fine.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 23 giugno 1942, n. 698, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1943, n. 114, in seguito all'introduzione di un nuovo articolo 19, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che l'articolo 20 diventa articolo 21.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art21 · fonte del testo