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Le sanzioni punitive vigenti per l'accertamento e la riscossione delle imposte dirette sono estese all'applicazione della presente legge con le varianti seguenti: 1° la misura massima dell'ammenda comminata dagli articoli 15, 20 e 27 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, numero 1608, e' elevata a lire 10.000; 2° la misura massima della multa comminata dall'articolo 18 del citato Regio decreto elevata a lire 25.000; 3° la pena pecuniaria comminata dall'art. 21 del citato Regio decreto e' stabilita, per le infrazioni alle norme del precedente articolo 15, nella misura da lire 100 a lire 5000 per ciascuna infrazione, salvo le altre sanzioni nel detto articolo 21 richiamate.

Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art21 · fonte del testo