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In deroga alla disposizione dell'articolo precedente, le societa' ed enti hanno la facolta' di distribuire, in eccedenza, per le societa' azionarie, al limite massimo dei dividendi distribuibili a mente della legge 18 aprile 1941-XIX n. 277, e in esenzione dall'imposta cedolare e dall'imposta straordinaria progressiva sui dividendi, il 40% dei titoli speciali dello Stato rappresentanti l'investimento di cui all' articolo 24, a condizione che un ammontare dei titoli stessi pari alla meta' di quello distribuito sia riversato allo Stato come sovrimposta alla imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. L'esercizio della facolta' prevista al comma precedente e' autorizzato dal Ministro per le finanze il quale fissa la quota dei titoli da annullare per il versamento del relativo importo come sovrimposta all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, e la quota da distribuire ai singoli azionisti mediante intestazione ai medesimi dei titoli, che rimangono soggetti alle limitazioni stabilite al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 maggio l942-xx, n. 520. Il provvedimento legislativo da emanarsi, dopo la cessazione dello stato di guerra, a mente del primo comma dell' articolo 24 dettera' le norme per la liberazione dei titoli speciali dello Stato distribuiti agli azionisti ai sensi del presente articolo, dalle limitazioni indicate al comma precedente. I titoli cosi' liberati saranno accettati, al valore nominale, in pagamento di imposte dirette erariali anche prima della loro scadenza.
Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
