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I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' stabilito l'istituzione del contributo di miglioria generica in zone del territorio comunale, con deliberazione gia' omologata dal Ministro per le finanze, possono o, se abbiano piu' di 50 mila abitanti, debbono, entro un anno dalla data anzidetta, deliberare l'applicazione dell'imposta sull'incremento dei valori delle aree fabbricabili, secondo quanto e' stabilito nella presente legge. I Comuni hanno comunque la facolta' di fissare la decorrenza dell'imposta, se piu' favorevole dalla data iniziale gia stabilita nella relativa, deliberazione ai fini dell'applicazione del contributo di miglioria, generica. In ogni caso restano fermi, anche agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, i valori gia' definiti agli effetti dell'applicazione del contributo di miglioria generica, i pagamenti gia' effettuati e le iscrizioni a ruolo gia' effettuate.
Testo in vigore dal 21 marzo 1963 al 17 aprile 1969
