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I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' stabilito l'istituzione del contributo di miglioria generica in zone del territorio comunale, con deliberazione gia' omologata dal Ministro per le finanze, possono o, se abbiano piu' di 50 mila abitanti, debbono, entro un anno dalla data anzidetta, deliberare l'applicazione dell'imposta sull'incremento dei valori delle aree fabbricabili, secondo quanto e' stabilito nella presente legge. I Comuni hanno comunque la facolta' di fissare la decorrenza dell'imposta, se piu' favorevole dalla data iniziale gia stabilita nella relativa, deliberazione ai fini dell'applicazione del contributo di miglioria, generica. In ogni caso restano fermi, anche agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, i valori gia' definiti agli effetti dell'applicazione del contributo di miglioria generica, i pagamenti gia' effettuati e le iscrizioni a ruolo gia' effettuate.

Testo in vigore dal 21 marzo 1963 al 17 aprile 1969

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 75/1969

    Ha colpito questo articolo
    11 aprile 1969

    La norma di cui all'art. 48, primo comma, della legge 5 marzo 1963, n. 246 (istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili) non può intendersi nel senso che i Comuni abbiano facoltà di far coincidere la data di riferimento iniziale per il calcolo degli incrementi di valore ai fini della nuova imposta con quella già stabilita, agli stessi effetti, nelle delibere istitutive del contributo di miglioria generica: essa, letteralmente e logicamente, sta invece a significare che anche la data di applicazione dell'imposta può essere quella medesima che era stata a suo tempo determinata dal Comune nelle delibere istitutive del contributo di miglioria, in quanto questo è tecnicamente il senso corretto dell'espressione ivi adoperata "fissare la decorrenza dell'imposta" e se improprietà c'è nel testo della legge, questa si incontra eventualmente nell'art. 49, ove si parla dell'incremento dei valori verificatosi "dalle date di decorrenza indicate nell'articolo precedente". Ed ulteriore argomento a favore di questa interpretazione si trae dal secondo comma dello stesso art. 48, che, tenendo fermi, ai fini dall'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore, oltre i valori già definiti, anche i pagamenti e le iscrizioni a ruolo effettuati agli effetti dell'applicazione del contributo di miglioria, presuppone che la nuova imposta sia applicabile a fatti intervenuti sotto il vigore del testo unico del 1931, e concretamente rilevanti per l'applicazione del contributo di miglioria generica.

    Art. 48 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 49 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art48 · fonte su Normattiva