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Per l'imposta di negoziazione dovuta per gli anni anteriori alla soppressione del tributo, la valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pure essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, resta affidata, con le norme e la procedura stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dalla legge 10 dicembre 1948, n. 1469, ai Comitati direttivi degli agenti di cambio ed alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, istituite con lo articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, i predetti Comitati direttivi dovranno ultimare i procedimenti di valutazione di cui al comma precedente. E' abrogato il termine di scadenza di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 1978. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione finanziaria di concordare con i contribuenti i valori imponibili, ai sensi del primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, sino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso avanti le competenti Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte.
Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 23 gennaio 1957
