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Per l'imposta di negoziazione dovuta per gli anni anteriori alla soppressione del tributo, la valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pure essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, resta affidata, con le norme e la procedura stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dalla legge 10 dicembre 1948, n. 1469, ai Comitati direttivi degli agenti di cambio ed alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, istituite con lo articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, i predetti Comitati direttivi dovranno ultimare i procedimenti di valutazione di cui al comma precedente. 2 E' abrogato il termine di scadenza di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 1978. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione finanziaria di concordare con i contribuenti i valori imponibili, ai sensi del primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, sino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso avanti le competenti Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1956, n. 1465

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La L. 27 dicembre 1956, n. 1465 ha disposto (con l'articolo unico) che "E' prorogato al 31 dicembre 1957 il termine stabilito dall'art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, entro il quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio dovranno ultimare, agli effetti dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954, i procedimenti di valutazione dei titoli non quotati in Borsa e dei titoli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso."

Testo in vigore dal 23 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 23 gennaio 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1956, n. 1465

    La L. 27 dicembre 1956, n. 1465 ha disposto (con l'articolo unico) che "E' prorogato al 31 dicembre 1957 il termine stabilito dall'art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, entro il quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio dovranno ultimare, agli effetti dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954, i procedimenti di valutazione dei titoli non quotati in Borsa e dei titoli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art27 · fonte del testo