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[1]La tassa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, e' elevata al 23 per cento. Quando, peraltro, l'ammontare complessivo delle poste di giuoco, determinato nel modo previsto dall'articolo 2, non superi per ogni singola manifestazione del giuoco o concorso periodico i 150 milioni, l'imposta e' dovuta in base alle aliquote seguenti:
[2]sino a 30 milioni di lire..... 8 - % " 40 " "..... 9,25 % " 50 " "..... 10,50% " 60 " "..... 11,75% " 70 " "..... 13 - % " 80 " "..... 14,25% " 90 " "..... 15,50% " 100 " "..... 16,75% " 110 " "..... 18 - % " 120 " "..... 19,25% " 130 " "..... 20,50% " 140 " "..... 21,75% " 150 " "..... 23 - %
[3]Per le somme intermedie, la misura delle aliquote e' quella risultante dall'applicazione della seguente formula: y = 0.000.000.125 x + 4,25 nella quale y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare x.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1951 al 14 aprile 1955
