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[1]La tassa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, e' elevata al 23 per cento. Quando, peraltro, l'ammontare complessivo delle poste di giuoco, determinato nel modo previsto dall'articolo 2, non superi per ogni singola manifestazione del giuoco o concorso periodico i 150 milioni, l'imposta e' dovuta in base alle aliquote seguenti:
[2]sino a 30 milioni di lire..... 8 - % " 40 " "..... 9,25 % " 50 " "..... 10,50% " 60 " "..... 11,75% " 70 " "..... 13 - % " 80 " "..... 14,25% " 90 " "..... 15,50% " 100 " "..... 16,75% " 110 " "..... 18 - % " 120 " "..... 19,25% " 130 " "..... 20,50% " 140 " "..... 21,75% " 150 " "..... 23 - %
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 marzo 1955, n. 110
1con decorrenza dal 1 luglio 1954
La L. 10 marzo 1955, n. 110 ha disposto (con l'articolo unico) che " A decorrere dal 1 luglio 1954, le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, per ammontari complessivi di poste di gioco superiori a 150 milioni di lire, sono elevate come segue: sino a 250 milioni di lire 23,75 per cento " 350 " " 24,50 " " 450 " " 25,25 " " 550 " " 26,00 " " 650 " " 26,75 " " 750 " " 27,50 " " 850 " " 28,25 " " 950 " " 29,00 " " 1.050" " 30,00 " " 1.150" " 31,00 " " 1.250" " 32,00 " " 1.350" " 33,00 " " 1.450" " 34,00 " " 1.550" " 35,00 " Per le somme intermedie la misura delle aliquote e' quella risultante dall'applicazione delle seguenti formule: Y = 0,0075.X + 21,875 fino a 950 milioni Y = 0,01.X + 19,5 fino a 1.550 milioni nelle quali Y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare X espresso in milioni di lire."
L. 27 maggio 1959, n. 358
3La L. 27 maggio 1959, n. 358 ha disposto (con l'art. 1) che " Le aliquote della imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sono stabilite come segue: sino a 300 milioni di lire 33 per cento " 400 " " 34 " " 500 " " 35 " " 600 " " 36 " " 700 " " 37 " " 800 " " 38 " " 900 " " 39 " " 1.000" " 40 " " 1.100" " 41 " " 1.200" " 42 " " 1.300" " 43 " " 1.400" " 44 " " 1.500" " 45 " oltre 1.500" " 45 " Per le somme intermedie la misura della aliquota e' quella risultante dall'applicazione della seguente formula: Y = 0,010 x + 30 nella quale Y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare x espresso in milioni di lire. L'imposta e' dovuta, senza alcuna detrazione, sullo intero complessivo ammontare delle poste in giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiti a norma, delle disposizioni vigenti."
Testo in vigore dal 1 luglio 1959 al 18 febbraio 1999
