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Le societa' devono versare semestralmente alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale l'intero ammontare delle ritenute da effettuarsi a norma dell'articolo 1. Il versamento deve essere effettuato entro il 20 gennaio o rispettivamente il 20 luglio del semestre successivo alla deliberazione di distribuzione degli utili o alla pubblicazione di essa nel Foglio annunci legali in quanto prescritta e deve comprendere anche l'ammontare delle ritenute sugli utili non ancora riscossi dai soci. Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Entro il 31 marzo di ciascun anno le societa' devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, l'ammontare complessivo degli utili spettanti ai soci e delle ritenute operate nell'anno solare precedente, specificando gli importi corrispondenti a ciascuna distribuzione ed allegando le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali e' stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative a responsabilita' limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 19 aprile 1964

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