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((Le societa' devono versare, a titolo provvisorio, alle Sezioni di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o di erogazione degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del 5% sull'intero importo degli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio annunzi legali. Entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto le societa' devono versare la maggiore ritenuta effettuata in base all'aliquota del 30% sugli utili pagati nel semestre precedente. Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le societa' devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, l'ammontare degli utili dei quali e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente e degli acconti erogati nell'anno stesso, nonche' l'ammontare degli utili pagati nell'anno ed assoggettati alla ritenuta, del 5% e del 30%. Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'art. 7 della presente legge, con la indicazione dell'ammontare degli utili per i quali e' stata fatta la comunicazione. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 1 la, dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali e' stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta ed indicare la quota imputabile a ciascuna azione. Le societa' a responsabilita' limitata devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 aprile 1964, n. 191, di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27
2La L. 12 aprile 1964, n. 191, di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo."
Testo in vigore dal 19 aprile 1964 al 22 febbraio 1967
